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Bonus 50%, Ecobonus 65% e Super Ecobonus 110%

Bonus 50%, Ecobonus 65% e Super Ecobonus 110%

Ristruttura sottofondi, massetti e pavimentazioni.

Il rifacimento della pavimentazione di un edificio esistente suscita parecchi dubbi riguardo alla possibilità di ottenere agevolazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate definisce quali sono gli interventi sui pavimenti che danno diritto alle agevolazioni:

  • Sostituzione pavimenti in manutenzione ordinaria (su parti comuni condominiali) – 50%;
  • Sostituzione pavimenti a seguito di interventi di efficientamento energetico (soggetti IRES o IRPEF, parti comuni condominiali, singole unità immobiliari) – 50%-65%; nel caso in cui la miglioria faccia aumentare di due classi energetiche le unità residenziali – 110%

 

Pavimenti di singole unità immobiliari o condomini

L’intervento di rifacimento della pavimentazione può essere sempre detratto se riguarda le parti comuni di un condominio, anche se rientra nell’ambito della manutenzione ordinaria. Nello specifico il nuovo pavimento deve essere localizzato nella stessa posizione di quello precedente all’interno dell’edificio. La detrazione riguarda queste voci di spesa:

  • Rimozione del pavimento esistente, compreso il sottofondo
  • Realizzazione del nuovo sottofondo
  • Fornitura e posa del nuovo pavimento.

È possibile portare in detrazione anche gli interventi che riguardano la semplice riparazione dei pavimenti interni, sempre all’interno delle parti comuni del condominio, anche se non si sostituiscono le piastrelle. Il discorso è diverso per le abitazioni private. In questo caso, infatti, l’intervento di sola manutenzione ordinaria non rientra all’interno delle agevolazioni. Facendo un esempio pratico, la posa di un nuovo parquet in una o più stanze non permette di accedere alla detrazione, in quanto è considerata manutenzione ordinaria.

Detrazioni sul risparmio energetico: pavimenti Ecobonus e Super Ecobonus 110%

L’intervento di rifacimento del pavimento, oltre alle detrazioni legate alle ristrutturazioni edilizie, può essere ricondotto alle detrazioni legate al risparmio energetico: l’Ecobonus, ossia un insieme di detrazioni fiscali previste per gli interventi edilizi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. 

Con il rifacimento del pavimento si ha diritto all’Ecobonus se l’intervento rientra nella categoria delle strutture opache orizzontali (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006) che contribuiscono al risparmio energetico dell’involucro degli edifici esistenti. L’operazione deve essere collegata dunque ad un progetto di efficientamento energetico, e in questo caso il bonus si traduce in una detrazione che varia tra il 50% e il 65% dell’importo lavori.

Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale, inclusi gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa e i fabbricati rurali.